Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, ivi compresa la musica popolare contemporanea, aspetto fondamentale della cultura nazionale ed è bene culturale di insostituibile valore sociale e formativo della persona umana. Per musica popolare contemporanea si intende ogni forma di espressione musicale diversa da quella lirica, sinfonica e cameristica.
      2. La disciplina dell'attività musicale rispetta la libertà dell'arte, riconosciuta e garantita ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.
      3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi stabiliti dalla presente legge. Restano ferme le competenze riconosciute alle regioni con statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.